MOZIONE CONCERNENTE L’APPLICABILITÀ DEGLI STUDI DI SETTORE IN RELAZIONE AL NUOVO REGIME DEI CONTRIBUENTI MINIMI

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camera dei deputati 1

La Camera, premesso che:     
l’articolo 27 del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98 del 2011, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, recante disposizioni in materia di stabilizzazione finanziaria, ha modificato il regime fiscale semplificato per i cosiddetti contribuenti minimi al fine di favorire la costituzione di nuove imprese da parte di giovani o di coloro che perdono il posto di lavoro;     
le nuove disposizioni normative recate dall’articolo 27 del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98 del 2011, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, aumentano il vantaggio fiscale per il cosiddetto regime dei minimi, a fronte dell’introduzione di ulteriori vincoli per la sua adozione;    
il «regime dei minimi» si applica, per il periodo d’imposta in cui l’attività è iniziata e per i quattro successivi, esclusivamente alle persone fisiche che intraprendono un’attività di impresa, arte o professione o che l’abbiano intrapresa dopo il 31 dicembre 2007;     
per effetto della mutata disciplina, la platea dei contribuenti minimi è ridotta a coloro i quali hanno iniziato l’attività negli ultimi quattro anni o vorranno iniziarla adesso;     
è previsto che la permanenza nel suddetto regime fiscale agevolato è possibile anche oltre il quarto periodo d’imposta successivo a quello di inizio attività, ma non oltre il periodo d’imposta di compimento del trentacinquesimo anno d’età;     
per i soggetti che hanno iniziato l’attività nel 2011 l’applicazione del regime dei minimi non potrà eccedere il periodo d’imposta in corso al 2015 (fermo rimanendo il limite dei trentacinque anni d’età);     
per effetto della mutata disciplina aumentano i vantaggi fiscali e le semplificazioni per i contribuenti minimi, in quanto:      
a) l’aliquota dell’imposta sostitutiva dell’imposta sui redditi si riduce al 5 per cento (in luogo del 20 per cento);      
b) l’adesione al regime dei contribuenti minimi comporta l’esonero dagli obblighi di liquidazione e versamento dell’iva e da tutti gli altri obblighi previsti dal decreto del Presidente della Repubblica n. 633 del 1972, quali:      
1) registrazione fatture emesse, registrazione dei corrispettivi e degli acquisti;       
2) tenuta e conservazione dei registri e documenti (con eccezione delle fatture di acquisto e le bollette doganali di importazione);      
3) dichiarazione e comunicazione annuale;       
4) compilazione e invio elenchi clienti fornitori;      
c) è previsto, anche ai fini delle imposte dirette, l’esonero dell’obbligo di registrazione e tenuta delle scritture contabili;      
d) i contribuenti minimi non sono soggetti né agli studi di settore, né ai parametri; quindi, sono esonerati dalla compilazione del modello e dalla comunicazione dei dati rilevanti per gli studi di settore;      
e) i contribuenti minimi sono esonerati dall’irap;     
l’articolo 27 del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98 del 2011, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, prevede, ai commi 3-5, che i soggetti, i quali, pur avendo i requisiti per l’accesso al regime dei minimi ex articolo 1, commi 96-117, della legge 24 dicembre 2007, n. 244 (cosiddetto forfettone), non rientrano nel regime come modificato dallo stesso articolo 27, possono beneficiare di alcune semplificazioni quali:      
a) l’esonero dalla tenuta della contabilità;      
b) il versamento dell’iva in un’unica soluzione;     
la cessazione del regime dei minimi avviene dall’anno successivo a quello in cui viene meno anche una sola delle condizioni richieste e si realizza una delle condizioni di esclusione, ovvero dall’anno stesso in cui i ricavi o compensi percepiti superano il limite di 45 mila euro,

impegna il Governo

a valutare, nell’ambito delle iniziative normative per la riforma fiscale, la possibilità di prevedere benefici fiscali alternativi in capo ai contribuenti che si sono avvalsi del regime dei minimi prima delle modifiche recate dall’articolo 27 del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98 del 2011, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, e che per effetto di esse ne sono fuoriusciti.
(1-00884) «Bernardo, Leo, Baldelli, Ventucci, Berardi, Del Tenno, Pagano, Antonio Pepe, Savino».

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