MOZIONE CONCERNENTE INIZIATIVE RELATIVE ALL’ACCESSO AL TRATTAMENTO PREVIDENZIALE PER I LAVORATORI IN MOBILITÀ

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camera dei deputati 1

La Camera,
premesso che:
l’articolo 12, dal titolo «Interventi in materia previdenziale», del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, «Misure urgenti in materia di stabilizzazione finanziaria e di competitività economica», ha introdotto una serie di modifiche in materia previdenziale, tra le quali le norme riguardanti la disciplina relativa ai termini di decorrenza dei trattamenti pensionistici (le cosiddette finestre). In seguito a tali modifiche per i soggetti che, a decorrere dal 2011, abbiano maturato il requisito anagrafico per il diritto, rispettivamente, alla pensione di vecchiaia e alla pensione di anzianità, i termini di decorrenza del trattamento non sono più stabiliti, come in precedenza, nel quadro di un calendario prestabilito in base a talune scadenze di carattere generale, ma secondo un criterio cosiddetto personalizzato fissato in 12 mesi dalla data di maturazione dei requisiti per i lavoratori dipendenti e in 18 mesi per i lavoratori autonomi; il comma 5 prevede, in deroga, l’applicazione della normativa previgente, a condizione che i lavoratori maturino i requisiti per l’accesso al pensionamento a decorrere dal termine del 1o gennaio 2011, di cui al successivo comma 6, e comunque nei limiti di 10.000 soggetti beneficiari, a favore:
a) dei lavoratori collocati in mobilità ai sensi degli articoli 4 e 24 della legge n. 223 del 1991, sulla base di accordi sindacali stipulati anteriormente al 30 aprile 2010, e che maturino i requisiti per il pensionamento entro il periodo di fruizione dell’indennità di mobilità (articolo 7, comma 2, della legge n. 223 del 1991);
b) dei lavoratori collocati in mobilità lunga, ai sensi dell’articolo 7, commi 6 e 7, della legge n. 223 del 1991, per effetto di accordi collettivi stipulati entro il 30 aprile 2010;
c) dei lavoratori che, all’entrata in vigore del provvedimento in questione, siano titolari di prestazione straordinaria a carico dei fondi di solidarietà di settore di cui all’articolo 2, comma 28, della legge n. 662 del 1996;

il comma 6 dell’articolo 12 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, prevede un monitoraggio, da parte dell’Inps, sulla base della data di cessazione del rapporto di lavoro, delle domande di pensionamento presentate ai sensi del citato comma 5, che intendano avvalersi, a decorrere dal gennaio 2011, del regime previgente delle decorrenze. Nel caso in cui dal monitoraggio risulti il raggiungimento del limite di 10.000 domande in precedenza richiamato, l’Inps non può prendere in esame ulteriori domande di pensionamento finalizzato alla fruizione dei benefici di cui al precedente comma;

in occasione della conversione in legge del decreto-legge n. 78 del 2010, il Governo ha accolto alcuni ordini del giorno presentati da deputati di diversi gruppi con i quali si impegnava l’Esecutivo a monitorare l’attuazione delle disposizioni di cui all’articolo 12, comma 5, del decreto-legge in questione, al fine di valutare l’opportunità di adottare ulteriori iniziative normative volte a derogare al limite di 10 mila soggetti beneficiari, affinché nessun lavoratore, posto in mobilità, si trovasse nella condizione di essere privo di protezione sociale prima di poter percepire il trattamento pensionistico;

il Governo, essendo consapevole di tale rischio, aveva previsto una norma di salvaguardia a favore dei lavoratori appartenenti alle categorie di cui al comma 5 dell’articolo 12 citato che non dovessero rientrare nel contingente dei 10.000 beneficiari del «congelamento» dei previgenti criteri per l’esercizio del diritto a pensione, disponendo che, in luogo dell’applicazione della disciplina previgente in materia di decorrenza dei trattamenti pensionistici, operasse il prolungamento dell’intervento di sostegno al reddito per il periodo intercorrente tra lo scadere del periodo di fruizione dell’ammortizzatore sociale e la finestra per l’accesso al pensionamento;

in data 19 gennaio 2011, l’XI Commissione della Camera dei deputati aveva approvato una risoluzione (8-00103), con il parere favorevole del Governo, nella quale si impegnava lo stesso Governo «a comprendere, nei limiti delle risorse disponibili, nell’ambito dell’intesa Stato-regioni sugli ammortizzatori sociali in deroga, una specifica attenzione a coloro che, collocati in cassa integrazione o in mobilità, hanno maturato l’età di pensione e sono in attesa dell’effettiva decorrenza del trattamento pensionistico»;

essendo ancora in corso il monitoraggio da parte dell’Inps, il Governo, il 20 settembre 2011, in occasione della risposta ad un’interrogazione a risposta immediata in XI Commissione della Camera dei deputati (la n. 5-05343), ha dichiarato che «l’Inps sta provvedendo a predisporre la graduatoria dei lavoratori potenziali destinatari della salvaguardia prevista dall’articolo 12, comma 5, del citato decreto-legge e che comunque, allo stato, secondo quanto comunicato dal Ministero dell’economia e delle finanze – Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato, i lavoratori in mobilità ordinaria, lunga ed i lavoratori esodati, potenziali destinatari delle disposizioni innanzi richiamate nell’anno 2011, sono complessivamente 1.200»;

appare opportuno operare quanto prima un chiarimento della materia, dal momento che, a quanto si apprende, si verificano casi in cui gli uffici periferici dell’Inps dichiarano di non essere in grado di confermare l’inclusione o meno nella lista dei 10 mila anche a lavoratori che hanno terminato o sono prossimi a terminare il periodo coperto dagli ammortizzatori sociali, impegna il Governo:
a fornire quanto prima, in sede parlamentare, l’esito del monitoraggio di cui al comma 6 dell’articolo 12 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, al fine di stabilire il numero preciso dei lavoratori aventi diritto a quanto stabilito dal comma 5 del medesimo articolo;

ad assicurare, entro tempi brevi, l’emanazione del provvedimento per la definizione della concessione del prolungamento dell’intervento di tutela del reddito ai lavoratori collocati in mobilità e che non rientrano nel contingente numerico delle 10.000 unità, così come disposto dall’articolo 12, comma 5-bis, del decreto-legge n. 78 del 2010;

ad intraprendere, entro tempi brevi e in corrispondenza agli impegni assunti, anche insieme alle regioni, nei limiti delle loro competenze e nell’ambito dell’intesa Stato-regioni sugli ammortizzatori sociali in deroga, ogni utile iniziativa volta a riservare, nei limiti delle risorse disponibili, una specifica attenzione a coloro che, collocati in cassa integrazione o in mobilità, hanno maturato l’età di pensione e sono in attesa dell’effettiva decorrenza del trattamento pensionistico.
(1-00752)
(Nuova formulazione) «Cazzola, Fedriga, Moffa, Caparini, Baldelli, Antonino Foti, Pelino, Gregorio Fontana, Munerato, Bonino, Calearo Ciman, Mottola».

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